Normativa Smaltimento Rifiuti, la Normativa per l’Ambiente

ERP Italia Servizi, nello svolgimento di tutte le sue attività, opera nel pieno rispetto della normativa vigente

Nuovo Pacchetto Economia Circolare: il pacchetto contiene i Decreti che recepiscono le tre Direttive Europee 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851.

Decreto Legislativo 118/2020: Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs. 188/2008 relativamente ai Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) e il D.Lgs. 49/2014 per quanto riguarda i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Decreto Legislativo 116/2020: Decreto Legislativo che modifica il Codice ambientale per Rifiuti ed imballaggi.

Decreto Legislativo 119/2020: Decreto Legislativo relativo ai veicoli fuori uso.

Normativa RAEE (Decreto Legislativo 49/2014): normativa Europea in materia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che regolamenta la gestione ed il corretto trattamento dei rifiuti secondo il Principio europeo della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). La Direttiva  Europea 2012/19/UE sui RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 49/2014. Attualmente, sono stati emanati alcuni importanti Decreti attuativi del Decreto Legislativo 49/2014 che si pongono l’obiettivo di incentivare i prodotti eco-compatibili o la promozione della raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni. Inoltre, sono state definite le tariffe a copertura dei costi di funzionamento del Comitato di Vigilanza e Controllo; ciò consente all’organo istituzionale di esercitare la propria attività in maniera effettiva e continuativa, a garanzia del rispetto delle norme da parte di tutti i soggetti coinvolti. Per completare il quadro normativo del sistema RAEE e dare piena operatività al Decreto Legislativo 49/2014, sono stati pubblicati ulteriori Decreti attuativi per quanto concerne lo schema di Statuto-Tipo per i Sistemi Collettivi ed il decreto relativo alle garanzie finanziarie. Vedi DL 49 2014.

Normativa Pile e Accumulatori: normativa che disciplina le pile e gli accumulatori ed i relativi rifiuti (RPA – Rifiuti di Pile e Accumulatori). La Direttiva 2006/66/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 188/2008. Nel corso del 2016 il D.Lgs. 188/08 ha subito delle modifiche con l’emanazione del D.Lgs. 27/2016. Le novità introdotte riguardano la formale sostituzione dei riferimenti alla normativa RAEE contenuti nel D.Lgs. 188/08 (viene ora richiamato il D.Lgs. 49/2014 al posto del vecchio D.Lgs 151/05), all’eliminazione della deroga all’immissione sul mercato nazionale di accumulatori nichel-cadmio per utensili elettrici senza fili (dal 1 gennaio 2017), e di quella relativa al mercurio nelle pile a bottone, nonché all’inserimento di nuovi obblighi in capo ai Produttori in materia di istruzioni che devono essere fornite circa la corretta rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori dagli apparecchi. Sono in corso di svolgimento, in sede di UE, i lavori propedeutici alla preparazione e alla pubblicazione di una nuova Direttiva in materia di Pile e Accumulatori che dovrà tenere conto del cambiamento del mercato avvenuto da quando è stata emanata la Direttiva 2006/66/CE.

Normativa FGAS: il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra ed abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, è la norma di riferimento in materia FGAS. L’obiettivo della normativa è  disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime e disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

Decreto Legislativo 22/97 (D.Lgs. 22/1997 o Decreto Ronchi): Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L’obiettivo del Decreto è assicurare la protezione dell’uomo e dell’ambiente e controlli efficaci, considerando la specificità dei rifiuti pericolosi.

Decreto Legislativo 152/06 (D.Lgs. 152/2006 o Testo Unico Ambientale – TUA): Norme in materia ambientale. Il Decreto disciplina, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera e la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. L’obiettivo primario del Decreto è la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni ambientali e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse naturali.

Direttiva 2008/98/CE: Direttiva che stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Direttiva 1994/62/CE: Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – L’obiettivo della Direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con lo scopo di prevenirne la produzione e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente. Si pone anche l’obiettivo di recuperare e riciclare questa tipologia di rifiuti e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di essi.

Regolamento REACH: REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006. Il REACH è un regolamento dell’Unione europea, entrato in vigore il 1 Giugno 2007, adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, aumentando al contempo la competitività dell’industria chimica dell’UE. Promuove anche metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che possono derivare dalle sostanze, allo scopo di ridurre il numero delle sperimentazioni condotte sugli animali. Si applica in linea di principio a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano. Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova, dovendo identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano all’interno dell’Unione europea. Esse devono dimostrare all’ECHA (European Chemicals Agency) come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori. Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare in vari modi l’uso delle sostanze. Nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose. Quando una sostanza viene identificata come una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) viene inclusa nell’elenco di sostanze candidate all’autorizzazione (Candidate List).

Database SCIP: nell’ambito del regolamento REACH e per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti, è stato creato il database SCIP che contiene le informazioni sulle sostanze preoccupanti presenti negli articoli o in oggetti complessi (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”). L’art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, a partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC presenti in Candidate list in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p debbano fornire informazioni quali i dati che consentano l’identificazione dell’articolo, il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo e le altre informazioni che consentono l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscono la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto. ECHA (European Chemicals Agency) ha creato la Banca Dati SCIP per accogliere le suddette informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita dei prodotti e materiali, incluso lo stato di rifiuto. Favorendo l’accesso alle informazioni, il DB SCIP si prefigge l’obiettivo di sostenere decisioni di acquisto consapevoli da parte dei consumatori e attività di recupero.

decreto legislativo 49 2014