Soggetti coinvolti

Centro di Assistenza Tecnica (in sigla CAT): fornitore di servizi di riparazione, installazione di ricambi per prodotti, apparecchiature e sistemi.

Commerciante “di rifiuti”: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

Deposito temporaneo: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto di specifiche e dettagliate condizioni.

Detentore: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Gestione: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il commercio e l’intermediazione di rifiuti.

Impianto trattamento RAEE: azienda autorizzata al recupero ed al riciclo dei RAEE secondo un trattamento specifico in base alle caratteristiche del RAEE; svolge attività di stoccaggio e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.

Intermediario “di rifiuti”: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Intermediario “con detenzione”: del rifiuto è un soggetto che svolge già anche altre attività di gestione, quali per esempio la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti soggette ad autorizzazione e quindi non necessita di un’autorizzazione specifica per l’attività di intermediazione.

Intermediario “senza detenzione”: di rifiuti è un soggetto che svolge solo un’attività di intermediazione senza acquisire la materiale disponibilità dei rifiuti. L’attività di intermediazione «senza detenzione» è soggetta all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con l’eccezione dei sistemi EPR (es. RAEE e PILE).

Operatori del settore: per operatori del settore si intendono i soggetti coinvolti nel processo di produzione, gestione, smaltimento e recupero dei rifiuti.

Preparazione per il riutilizzo: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Produttore del rifiuto: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, il produttore del rifiuto è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). I principali obblighi del produttore del rifiuto sono:

  • la corretta classificazione dei propri rifiuti
  • il rispetto delle tempistiche e delle condizioni del deposito temporaneo
  • avere l’autorizzazione per il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti, o selezionare dei trasportatori terzi autorizzati, o incaricare un intermediario autorizzato
  • il conferimento dei propri rifiuti ad un impianto autorizzato a ricevere e trattare gli specifici rifiuti prodotti
  • il rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità (conservazione FIR, tenuta registri, presentazione MUD…..)
  • il controllo sull’operato dei fornitori utilizzati, la qualificazione della filiera, ed il monitoraggio delle performance

Recupero: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione.

Riutilizzo: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Smaltimento: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Stoccaggio: secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti come indicati nell’allegato B del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come indicato nell’allegato C.

Trattamento: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.