Servizio “1 contro 0” – Svolgimento ed Obblighi per i Distributori

Lo svolgimento del servizio 1 contro 0, previsto dal Decreto Legislativo 49/2014 e dal Decreto Ministeriale 121/2016, avviene attraverso le seguenti fasi:

  1. Il cittadino si reca presso il Punto di Vendita (PdV) con il RAEE e lo consegna al commerciante senza l’obbligo di acquisto di  una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica di tipo equivalente ai sensi del D.Lgs. 49/2014;
  2. Il Punto di Vendita ritira la vecchia apparecchiatura;
  3. Il Punto di Vendita conferisce la vecchia apparecchiatura nell’unità di carico (UDC);
  4. Quando l’unità di carico è piena, il Punto di Vendita invia una richiesta di ritiro ad ERP Italia Servizi;
  5. ERP Italia Servizi organizza il ritiro tramite i propri operatori e concorda la data del servizio con il Punto di Vendita;
  6. L’operatore ritira l’unità di carico e rilascia il relativo documento di trasporto;
  7. I RAEE ritirati vengono portati all’impianto di trattamento più vicino per essere riciclati.

Il Decreto Legislativo 49/2014 prevede che:

I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.”

Il servizio di “1 contro 0” è inoltre disciplinato dal Decreto Ministeriale 121/2016 che prevede le modalità semplificate per lo svolgimento del servizio di ritiro gratuito, da parte dei Distributori, di RAEE di piccolissime dimensioni ed indica i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i Distributori e per il trasporto.

Il decreto si applica anche ai:

  • Distributori che, avendo una superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq e non essendo quindi obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici;
  • Distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza come previsto dal D.Lgs. 49/2014, e che, nonostante non abbiano alcun obbligo, vogliano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici.

I RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni ed i RAEE professionali sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni quando esso rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o nel caso in cui sia evidente che il rifiuto sia privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 49/2014, in questo caso, il conferimento deve essere effettuato direttamente dal detentore finale ai Centri di raccolta, che si occupano della gestione del RAEE.

Il servizio “1 contro 0” stabilisce una serie di obblighi in capo ai Distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:

  • Obbligo di informare il pubblico della gratuità del ritiro e dell’assenza dell’obbligo di acquisto di un’apparecchiatura equivalente;
  • Obbligo di ritiro gratuito del RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici;
  • Obbligo di predisposizione di un luogo di ritiro dei RAEE;
  • Obbligo di deposito dei RAEE in luogo idoneo, rispettando la corretta separazione tra i vari raggruppamenti ed i limiti temporali previsti;
  • Obbligo di compilare e conservare lo schedario di carico/scarico di cui al Decreto Ministeriale 121/2016;
  • Obbligo di trasporto e conferimento dei RAEE;
  • Obbligo di iscrizione del Distributore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3bis).