Servizio “1 contro 1” – Svolgimento ed Obblighi per i Distributori

Lo svolgimento del servizio “1 contro 1”, previsto dal Decreto Legislativo 49/2014 e dal Decreto Ministeriale 65/2010, avviene attraverso le seguenti fasi:

  1. Il cittadino si reca presso il Punto di Vendita (PdV) con il RAEE ed acquista un’apparecchiatura elettrica ed elettronica di tipo equivalente ai sensi del D.Lgs. 49/2014;
  2. Il Punto di Vendita ritira la vecchia apparecchiatura e compila lo schedario di carico;
  3. Il Punto di Vendita conferisce la vecchia apparecchiatura nell’unità di carico (UDC);
  4. Quando l’unità di carico è piena, il Punto di Vendita invia una richiesta di ritiro ad ERP Italia Servizi;
  5. ERP Italia Servizi organizza il ritiro tramite i propri operatori e concorda la data del servizio con il Punto di Vendita;
  6. L’operatore ritira l’unità di carico e rilascia il relativo documento di trasporto. Il Punto di Vendita compila lo scarico sullo schedario;
  7. I RAEE ritirati vengono portati all’impianto di trattamento più vicino per essere riciclati.

Il servizio “1 contro 1” stabilisce una serie di obblighi in capo ai Distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:

  • Obbligo di informare i consumatori del diritto alla restituzione del RAEE equivalente
    Il Distributore è tenuto a predisporre ed esporre all’interno del Punto Vendita o sul sito aziendale, un’adeguata cartellonistica informativa.
  • Obbligo del ritiro del RAEE equivalente al momento della fornitura di una nuova AEE domestica
    Il Distributore deve accettare di ritirare il RAEE equivalente su richiesta del cliente ed implementare un sistema di gestione conforme alla normativa.
  • Obbligo di deposito dei RAEE in luogo idoneo, rispettando la corretta separazione tra i vari raggruppamenti ed i limiti temporali previsti
    Il Distributore è tenuto a verificare l’idoneità dei Punti Vendita in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 49/2014, che, all’art. 11, prevede che: “il deposito preliminare alla raccolta e’ effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
    Il Distributore è inoltre tenuto a rispettare il limite annuale per quanto riguarda il deposito dei RAEE.
  • Obbligo di compilare e conservare lo schedario di carico/scarico di cui al Decreto Ministeriale 65/2010
    Ogni Punto Vendita e/o Luogo di Raggruppamento deve essere dotato dello schedario di carico/scarico conforme al modello di cui all’allegato I al Decreto Ministeriale 65/2010 e compilarlo e conservarlo in maniera idonea.
  • Obbligo di trasporto e conferimento dei RAEE
    Il Distributore ha l’obbligo di trasportare in proprio, o avvalendosi di soggetti terzi (autorizzati allo svolgimento di questa specifica attività), i RAEE ritirati, conferendoli presso i Centri di Raccolta Comunali, Luoghi di Raggruppamento, Impianti di Trattamento adeguato. In caso di trasporto in proprio, i mezzi utilizzati devono essere autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3bis che comprende i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute – D.M. 65/2010). Il trasporto deve essere accompagnato da idoneo documento conforme al modello di cui all’allegato II al Decreto Ministeriale 65/2010 o al Formulario Identificativo Rifiuti (FIR) di cui al D.Lgs. 152/06 e D.M. 145/98, compilato e conservato in maniera idonea.
  • Obbligo di iscrizione del Distributore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3bis)
    Il Distributore è tenuto ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3bis. E’ necessario iscrivere ciascun soggetto giuridico, comunicando i Punti Vendita, i Luoghi di Raggruppamento e l’eventuale intenzione di svolgere il trasporto in conto proprio o avvalendosi di trasportatori terzi.
  • Obbligo della corretta gestione documentale
    Il Distributore ha l’obbligo di conservare le copie dello schedario di carico/scarico (allegato I) e dei documenti di trasporto (allegato II o FIR) almeno per 3 anni (5 anni per i FIR) presso il Punto Vendita o il Luogo di Raggruppamento.